Whistleblowing
Sistema segnalazioni Whistleblowing
Mi.Comp. Srl ha adottato un proprio canale interno attraverso il quale possono essere inviate le segnalazioni whistleblowing, garantendo la riservatezza dell’identità dei segnalanti, delle altre persone coinvolte e del contenuto delle segnalazioni.
In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 24/2023 che ha interamente rivisto la disciplina in materia, Mi.Comp. Srl ha adottato e successivamente aggiornato la “Linea Guida” per le segnalazioni, anche anonime, (Whistleblowing)”.
Chi può inviare le segnalazioni?
Le segnalazioni possono essere inviate da soggetti interni o esterni all’organizzazione, quali ad esempio dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, tirocinanti, consulenti, fornitori, azionisti o persone con funzioni di amministrazione o controllo della società Mi.Comp. Srl,.
Cosa si può segnalare?
Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, riguardano violazioni di legge che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, come ad esempio la commissione di un atto corruttivo o la violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientale.
Non sono segnalazioni whistleblowing e non saranno, quindi, prese in considerazione:
- Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni del Personale di competenza)
- Reclami relativi a disservizi delle prestazioni rese da Mi.Comp. Srl (da inviare alle dedicate funzioni aziendali)
Vai alla pagina di segnalazione
Scarica la linea guida per la compilazione
Chi è il gestore della segnalazione?
Il gestore delle segnalazioni pervenute in Piattaforma è il Comitato Segnalazioni:
- Titolare di Mi.Comp. Srl;
- Responsabile Qualità.
Si precisa che, a tutela della riservatezza del whistleblower, i log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent;
Tutela del segnalante
È garantita la tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.
La segnalazione anonima, ai sensi dell’art. 16 comma 4, del d.lgs. 24/2023, è trattata come segnalazione ordinaria.
Il segnalante deve specificare infatti che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e che intende beneficiare delle tutele di cui sopra, altrimenti la stessa potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La riservatezza è tutelata anche ove la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, in quanto la segnalazione sarà utilizzabile solo in caso del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, all’art. 17, prevede inoltre il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e disciplina forme e strumenti di contrasto ad eventuali comportamenti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante.
La ritorsione si configura come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.
A titolo esplicativo, possono configurare ipotesi di comportamento ritorsivo la sanzione, il demansionamento, il licenziamento o il trasferimento.
In caso di ritorsione, il segnalante può attivare gli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 24/2023. In particolare può rivolgersi agli enti del Terzo settore, il cui elenco è tenuto da ANAC, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni. Inoltre, qualora il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione, può, non solo adire in via ordinaria l’autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti, ma anche rivolgersi ad ANAC e gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Il regime di protezione è applicabile quando il soggetto ha segnalato, in base ad una convinzione ragionevole, che le informazioni sulle violazioni denunciate siano veritiere e quando non siano meri sospetti o “voci di corridoio” e sia riscontrabile una conseguenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite. La tutela accordata al whistleblower dalla legge è estesa anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà della persona nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.